STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA

Livelli di Qualità Commerciale

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AEEGSI) ha stabilito, con la delibera 413/2016/R/com, il Testo Integrato della regolazione della Qualità Commerciale dei servizi di Vendita (TIQV). Questo documento definisce gli standard di qualità che i fornitori di energia devono rispettare nel rapporto con i clienti.

Compensi per Mancato Rispetto degli Standard

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sopra definiti il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro.

Tale indennizzo può variare in aumento sulla base delle regole che seguono:

  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  • se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Eccezioni alla Regola di Compensazione:

OEnergy non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico nel caso in cui il mancato rispetto degli standard sia riconducibile a:
• cause di forza maggiore così come definite nell’art. 18.1 lett. A del TIQV;
• cause imputabili al cliente finale o a persone terze, ovvero a danni o impedimenti provocati da terzi.

OEnergy potrebbe non erogare indennizzi automatici in specifiche circostanze delineate nel Testo Integrato della Qualità del Venditore (TIQV). Le situazioni che precludono l’erogazione degli indennizzi includono:

Interruzioni Prolungate: Nessun indennizzo è dovuto per reclami riguardanti interruzioni prolungate o estese, come specificato nell’articolo 53.6 del TIQE.

Indennizzi Precedenti: Se un cliente ha già ricevuto un indennizzo per lo stesso tipo di mancato rispetto degli standard nel corrente anno solare, non sarà eligibile per ulteriori indennizzi.

Mancanza di Identificazione del Cliente: Non è possibile erogare indennizzi se i reclami non includono informazioni sufficienti per identificare il cliente finale, come da articolo 8.3 del TIQV. Queste informazioni includono, ma non sono limitate a, nome e cognome del cliente, indirizzo di fornitura, e altre informazioni rilevanti.

OEnergy accrediterà al cliente finale l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui
l’importo della prima fattura addebitata al cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fattura evidenzierà un credito in favore del cliente,
che verrà detratto dalle successive fatture fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, verrà corrisposto da OEnergy comunque entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento del reclamo scritto o
della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, eccezion fatta per i clienti con periodicità quadrimestrale, il cui termine e fissato in 8 (otto) mesi.

Standard Specifici e Generali di Qualità

Standard Specifici: Si riferiscono a prestazioni individuali, garantendo che ogni servizio rispetti livelli qualitativi precisi.

Standard Generali: Coprono l’insieme delle prestazioni offerte, assicurando un elevato livello di servizio complessivo.

OEnergy S.p.A. si impegna a rispettare i predetti standard imposti dagli artt. 15 e ss del TIQV, riepilogate nelle seguenti tabelle (art. 15 commi 1 e 2):

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:

INDICATORE STANDARD SPECIFICO
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione 60 giorni solari/90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari
INDICATORE STANDARD GENERALE
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 95%