Servizio tutela gas
Servizio tutela gas
Testo integrato delle attivitá di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)
Il TIVG disciplina la regolazione del servizio di tutela previsto per il settore del gas naturale e le relative condizioni di erogazione.
Il TITOLO II (VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE), SEZIONE 1, agli artt. 3 e 4 definisce il servizio di tutela e l’ambito oggettivo di applicazione.
Nel dettaglio (art 3), il servizio di tutela prevede la fornitura di gas naturale alle condizioni economiche definite dall’Autorità.
Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di cui alla Sezione 1 del TIVG. Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.
A seguito dell’entrata in vigore della delibera 280/2013/r/gas, hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di seguito definiti:
a) “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico”. E’ il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
- l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
- il titolare del punto sia una persona fisica;
b) “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico”, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. E’ il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:
- il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
- il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
Per maggiori informazioni sono a disposizione
- il numero verde 800 166 654 (“Sportello per il Consumatore dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ex AEEGSI)”) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00
- i nostri contatti
Delibere
- Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG)
- Delibera ARG/gas 71/11
- Allegato A alla delibera arg/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG in vigore dal 01 ottobre 2013)
- Allegato A (comunicazione relativa alla cessazione del servizio di tutela)
- http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/280-13.pdf
- http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/280-13ti.pdf